Riceviamo da ACO Liguria e pubblichiamo la sentenza del TAR della Toscana n. 461 del 27 marzo 2017 inerente la non legittimità dei Comuni ad auto assegnarsi le concessioni portuali. Un punto molto importante per la portualità turistica.
Il Comune non può autoassegnarsi la concessione del porto
di Francesco Machina Grifeo
Il rilascio delle concessioni demaniali marittime deve avvenire nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria che impongono una idonea procedura selettiva fra gli operatori interessati. Con questa motivazione, il Tar Toscana, sentenza del 27 marzo 2017 n. 461, in accoglimento del ricorso proposto da Aethalia Yacht Agency e Marina Porto Antico – due società operanti nella gestione di porti turistici – ha ritenuto illegittimi una serie di provvedimenti con cui il Comune di Porto Azzurro mirava al mantenimento della titolarità della concessione demaniale sul porto turistico (condannandolo anche alle spese di giudizio).
Il caso
Le società ricorrenti avevano contestato che la procedura comparativa aveva quale oggetto “occulto” l’affidamento dei servizi portuali, il che imponeva di osservare le forme più rigorose prescritte per i servizi di rilevanza economica. E che l’ente si era avvalso di un passaggio del ‘Regolamento di gestione del demanio’ che sottrae al procedimento di valutazione comparativa «le concessioni rilasciate al Comune stesso che rivestano carattere di pubblico interesse». Una previsione, argomentano i ricorrenti, del tutto difforme «rispetto ai principi di imparzialità, buon andamento e ragionevolezza che ispirano le procedure di rilascio delle concessioni».La decisione
La doglianza è stata accolta dalla Terza Sezione del Tribunale amministrativo secondo cui la procedura concessoria del 2016 «ha totalmente escluso dal confronto concorrenziale» le ditte private. Infatti, l’Ente – a fronte del generico richiamo all’«interesse pubblico» previsto dal Regolamento – «ha azzerato i termini per la presentazione di domande da parte dei terzi ed ha rilasciato a sé stesso la nuova concessione, cioè dopo soli tre giorni dalla presentazione dell’istanza». Dopodiché, prosegue la decisione, il Comune ha indetto una gara per l’affidamento a soggetti privati del servizio di gestione dell’approdo turistico. Orbene, prosegue la sentenza, «non v’è dubbio che nel caso di specie l’Ente locale ha attribuito ad un soggetto privato il diritto di servirsi dello specchio d’acqua in questione senza osservare le forme prescritte dalla legge per trasferire a terzi diritti di godimento su aree demaniali». Com’è noto, infatti, la disponibilità dei beni del demanio pubblico può essere trasferita a terzi, per usi determinati, solo mediante concessione amministrativa. Non solo, i principi di derivazione comunitaria impongono che il rilascio sia preceduto da idonea procedura selettiva fra gli operatori interessati ogniqualvolta «la concessione di area demaniale marittima fornisca un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato» (Consiglio di Stato n. 889/2016).
Ma il Tar bacchetta anche la procedura concessoria del 2015 (poi revocata dal comune) che aveva ricevuto il via libera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il parere ministeriale «oltre a ritenere legittima tout court la scelta di riservare all’Amministrazione la gestione di un porto comunale», l’ha legata ad una semplice «manifestazione di volontà dell’ente locale che – di per sé diretta espressione dell’interesse pubblico – assume il valore di dirimente criterio di assegnazione». Per il Tar invece il Comune di Porto Azzurro «assommando in sé le qualità di soggetto concedente e partecipante alla gara, aveva impedito lo svolgimento di una competizione imparziale fra i concorrenti». Il confronto, del resto, era viziato in origine dal fatto che i requisiti di capacità tecnica ed economica non venivano accertati qualora il richiedente fosse «un ente pubblico, attribuendo il punteggio massimo allo stesso». Né del resto si prevedevano per l’ente tutta una serie di impegni economici a carico dei privati tenuti a noleggiare le infrastrutture comunali, (quali pontili, colonnine per l’energia).
Tornando alla concessione del 2016, per il Tar «non v’è dubbio che l’operazione messa in atto dal Comune si pone in contrasto col modello legale, poiché tale Ente ha di fatto riservato a sé stesso la concessione demaniale dello specchio acqueo, dichiaratamente sottraendola al confronto concorrenziale, salvo poi affidare a terzi l’erogazione del servizio di gestione dell’approdo turistico mediante gara d’appalto». Tutto ciò, conclude, contrasta apertamente con i principi nazionali e comunitari in materia di concorrenza, i quali – come detto – impongono all’Amministrazione di instaurare un confronto competitivo tra soggetti interessati a conseguire una concessione demaniale ogniqualvolta essa costituisca per tali soggetti «occasione di guadagno».
«La sentenza – commenta l’avvocato Giuseppe Lo Pinto dello studio Cintioli Associati che ha assistito le società ricorrenti – rappresenta un risultato particolarmente rilevante inserendosi nel contesto dell’attuale dibattito che interessa il rilascio delle concessioni demaniali marittime e la necessità che questo avvenga attraverso una gara pubblica che consenta a tutti gli operatori economici di inserirsi nel mercato».